Statuto dell' Associazione Mineralogica Apuana

Statuto dell' Associazione Mineralogica Apuana (A.M.A.)

 

Articolo 1

Tra gli aderenti al presente statuto, si dà forma ad un’Associazione retta dalle leggi vigenti in Italia e nella Comunità Europea, il cui nome è:

 

Associazione Mineralogica Apuana (A.M.A.)

 

Articolo 2

La sede dell’A.M.A. è stabilita in:

 

via Provinciale 6, 55040 Mulina di Stazzema (Lu)

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Potrà essere trasferita ad altro indirizzo su semplice decisione del Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 3

La durata dell’Associazione è illimitata. Il suo scioglimento non potrà che essere stabilito da una Assemblea dei Soci convocata e deliberante nella forma prevista dall’articolo 11 del presente statuto.

 

Articolo 4

Lo scopo dell’AMA consiste nella esplorazione e valorizzazione del patrimonio geo-mineralogico delle Alpi Apuane e della Toscana.

 

Articolo 5

L’A.M.A. è amministrata da un Consiglio direttivo, la cui composizione ed i cui poteri sono qui di seguito definiti.

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Articolo 6

L’A.M.A. è un’associazione senza fini di lucro, aperta alla pluralità delle opinioni individuali, senza distinzioni di sorta (nazionalità, sesso, razza, fede politica, religione, ecc.), ma nessun membro può avvalersi dell’appartenenza all’Associazione per fini d’interesse personale oltre quelli fissati come obiettivi dall’Associazione medesima.

 

Articolo 7

L’Assemblea dei soci è l’organo deliberante; l’Assemblea dei soci deve riunirsi almeno una volta l’anno. Essa deve deliberare su:

  • relazione sull’attività svolta nell’anno precedente;

  • approvazione del bilancio e rendiconto economico dell’anno solare precedente;

  • elezione dei componenti del Consiglio direttivo, se in scadenza di mandato;

  • programma le attività del nuovo anno ed approva il bilancio preventivo.

L’Assemblea dei Soci nomina un Presidente, un Segretario, un Tesoriere e due consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le modifiche statutarie dovranno essere deliberate con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti in Assemblea. È prevista per ogni socio al massimo una delega da altri soci. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.

Per tutte le deliberazioni che comportino spese dovranno essere precisate le fonti di finanziamento.

 

Articolo 8

Il Consiglio direttivo è composto da:

a) Presidente: sorveglia sull’esecuzione dello statuto e rappresenta l’Associazione anche in giudizio, convoca e presiede le Assemblee dei Soci e le riunioni del Consiglio direttivo.

Egli presiede e dirige i lavori del Comitato direttivo e delle Assemblee e ne sottoscrive, insieme al Segretario, i verbali delle sedute. Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e delle Assemblee.
Il Presidente ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

b) Segretario: Il Segretario sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di impedimento momentaneo di quest’ultimo (assenza motivata, malattia, ecc.) o per delega dello stesso. Il Segretario dà seguito alle decisioni del Presidente al fine di assicurare la corrispondenza, le convocazioni e quant'altro affidatogli dalla presidenza.
Redige i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea sui registri destinati allo specifico uso.
Redige i testi pubblicitari, i resoconti per la stampa, ecc.
Assicura la conservazione degli archivi.

c) Tesoriere: è depositario dei fondi dell’A.M.A. e tiene la contabilità.
Effettua, a fronte di regolare delibera consigliare o su mandato del Presidente, tutti i pagamenti ed incassa tutte le quote.
Informa in permanenza il Segretario sullo stato dei Soci per quanto concerne le loro quote e tiene aggiornati gli schedari per ognuno di loro.
Presenta i suoi conti all’Assemblea dei Soci che gliene darà scarico.

d) due Consiglieri.

I componenti del Consiglio direttivo rimangono in carico tre anni; se nel corso del mandato si verificassero impedimenti nei confronti di uno dei membri, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con deliberazione presa a maggioranza di due terzi.

 

Articolo 9

Il Consiglio direttivo determina e delibera le attività da svolgere nell’ambito del programma sociale, conferendo delega ai singoli soci per ciascuna attività. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e con voto palese dei presenti alle riunioni del consiglio; in caso di parità, il voto del presidente determina la maggioranza.

 

Articolo 10

Lo scioglimento dell’A.M.A. può essere decretato da un’Assemblea straordinaria dei soci.

L’Assemblea che avrà deciso lo scioglimento si pronuncerà circa la destinazione da dare ai beni dell’A.M.A. che, di preferenza, saranno devoluti ad Enti ed organismi che operano a fini di pubblica utilità.

 

Articolo 11
Per quanto non indicato ai punti del presente statuto si fa espresso rimando al vigente Codice Civile della Repubblica Italiana.

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